Chi ha avuto la sfortuna di affrontare l’argomento “distillatori per solventi” prima del 2001 ha di solito un pessimo ricordo per quanto riguarda l’iter burocratico che derivava dal possederne uno.
Per fortuna le cose sono cambiate e, anche in Italia a volte, riusciamo a renderle più semplici.
Con il decreto n. 153 del 27 marzo 2001, il Ministero delle Finanze ha emanato il “Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle Accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene“.
In particolare l’Art. 16 stabilisce quanto segue:
I fabbricanti, gli importatori ed i commercianti di apparecchi di distillazione atti alla produzione di alcole etilico o di loro parti essenziali, (…), presentano denuncia di attività all’UTF, che li iscrive in apposito elenco. I suddetti operatori annotano, in un registro vidimato dal predetto ufficio, la movimentazione di tali apparecchi o delle loro parti essenziali identificati mediante un numero di matricola apposto sui medesimi, riportando nominativo ed indirizzo del commerciante cui sono ceduti per la rivendita o dell’acquirente. Se l’apparecchio o le sue parti essenziali non sono destinati alla produzione di alcole etilico, l’acquirente presenta una dichiarazione scritta attestante tale circostanza; (…). E’ facoltà, dell’UTF disporre, anche tramite la Guardia di finanza, verifiche presso gli acquirenti al fine di controllare la regolarità dell’utilizzazione degli apparecchi sopracitati.
Obblighi per l’utilizzatore:
Per quanto riguarda le apparecchiature non destinate alla produzione di alcole etilico, come ad esempio i distillatori di solvente usati da carrozzieri, verniciatori, stampatori, ecc. per rigenerare i solventi usati per il lavaggio delle proprie attrezzature, la norma ha introdotto a carico dell’utilizzatore, notevoli semplificazioni circa le procedure amministrative nei confronti dell’UTF.
Rispetto alla legislazione precedente, non c’è più l’obbligo di presentare la denuncia iniziale, la dichiarazione annuale di lavoro, né l’applicazione della piastrina identificativa dell’apparecchio in quanto è sufficiente la presenza del numero di matricola apposto dal costruttore.
A carico dell’acquirente è previsto solamente l’obbligo di dichiarare all’ufficio UTF (Ufficio Tecnico delle Finanze) competente, che l’apparecchio acquistato non è destinato alla produzione d’alcole etilico.
Copia di questa dichiarazione deve essere inviata anche al costruttore del distillatore poiché, in qualità di fabbricante, è obbligato alla tenuta di un apposito registro vidimato dove annotare la movimentazione di tutti i distillatori. Tale registro va consegnato all’UTF al termine di ogni anno.
Consiglio di inviare le due lettere per raccomandata.
La normativa prevede inoltre che gli utilizzatori degli apparecchi di distillazione, destinati o meno alla produzione di alcole etilico, debbano comunicare all’UTF, entro quindici giorni dall’accaduto, la distruzione, la disattivazione o la cessione delle suddette attrezzature, indicando, in tale ultimo caso, gli estremi del cessionario e l’impiego a cui il medesimo ha dichiarato di volerli destinare.
Normalmente è il produttore del distillatore che fornisce all’acquirente un fac simile da compilare e inviare all’UTF (Ufficio Tecnico delle Finanze) di competenza territoriale.
Vedi l’elenco Uffici delle Dogane
BOZZA DI LETTERA PER UTF – da scrivere su carta intestata
P.S.
C’è da precisare inoltre che l’attività di distillazione finalizzata al recupero del rifiuto internamente al ciclo di produzione (recupero effettuato nell’ambito dello stesso stabilimento che li ha prodotti), non rientra tra le attività disciplinate dalla normativa sui rifiuti pericolosi (DM n.161 del 12 giugno 2002). Non necessita quindi di nessuna autorizzazione finalizzata a tale recupero.