Distillatori per solventi esausti e conformità alla normativa sui rifiuti
Tutte le newsI distillatori per il recupero dei solventi esausti ed inquadramento giuridico del loro utilizzo in conformità alla normativa sui rifiuti
Il solvente esausto deriva dall’uso del solvente puro in diverse attività industriali e può essere visto come un “rifiuto” da smaltire o come un semplice residuo di produzione da recuperare e riutilizzare.
È fondamentale determinare se il solvente esausto è classificato come rifiuto o come residuo di lavorazione/sottoprodotto, poiché ciò influisce sulla normativa applicabile alla sua gestione. A seconda della classificazione, il solvente esausto può rientrare nella normativa sui rifiuti o esserne escluso. In altre parole, può essere considerato un “rifiuto” e quindi essere soggetto alla normativa relativa ai rifiuti o un “residuo di lavorazione/sottoprodotto” ed essere completamente escluso da essa.
Testo Unico Ambientale
La normativa attuale, Dlgs n.152 del 3 aprile 2006, “Testo Unico Ambientale”, riguarda la gestione dei rifiuti in generale, prevedendone il corretto smaltimento da parte di soggetti autorizzati, la raccolta, il trasporto, il deposito temporaneo e lo smaltimento, sia quelli pericolosi che non pericolosi.
In passato, la gestione dei rifiuti era disciplinata dal DPR 915 del 1982, che si concentrava esclusivamente sull’eliminazione dei rifiuti senza considerare il riutilizzo o il riciclo. Questa mancanza legislativa ha reso necessaria una normativa di urgenza per ridurre la produzione di rifiuti e incentivare le attività di gestione. Le normative attuali mirano principalmente a garantire una gestione adeguata dei rifiuti, ponendo particolare attenzione sulla protezione della salute umana e dell’ambiente, oltre a promuovere il riciclo e il riutilizzo.
Il Decreto Legislativo n. 152/2006, come il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 che lo ha preceduto, definisce una scala di priorità per la gestione dei rifiuti, che include la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di energia e infine lo smaltimento come ultima opzione. Inoltre, il legislatore ha specificato che le pubbliche amministrazioni devono incoraggiare il rispetto di questa scala attraverso diverse iniziative, come lo sviluppo di tecnologie ecologiche e l’impiego dei rifiuti per la produzione di energia. Lo scopo è incentivare il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti per diminuire la produzione di sostanze inquinanti.
I residui di produzione
È importante sottolineare che i residui di produzione qualificabili come sottoprodotti non possono essere considerati rifiuti secondo la legge.
La questione riguarda quindi la qualificazione giuridica del solvente esausto utilizzato nel processo produttivo e se debba essere classificato come rifiuto o sottoprodotto.
Il solvente è il componente di una soluzione che si trova nello stesso stato di aggregazione della soluzione stessa. Una volta utilizzato, il solvente diventa una soluzione contenente le sostanze inquinanti del processo produttivo, e il liquido risultante può essere trattato per separare il solvente dalla sostanza inquinante, la quale, a sua volta, è considerata rifiuto e deve essere gestita secondo la normativa sui rifiuti.
Il solvente esausto che viene caricato nel distillatore non è ancora considerato un rifiuto, poiché non richiede alcuna attività di trasformazione per la sua rigenerazione, nè di trasformazione per il riciclo e il suo riutilizzato, come previsto dalla normativa.
In sostanza, la qualifica di rifiuto può essere attribuita solo agli scarti finali del processo produttivo, dopo il trattamento nel distillatore, e sempre in continuità ed all’interno del processo produttivo stesso.
A ulteriore conferma di quanto detto, si evidenzia che lo stesso Decreto Legislativo 152/2006, all’articolo 208, comma 15, esclude dal novero degli impianti che: “…effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, …” dal novero degli impianti di smaltimento o di recupero rifiuti che necessitano dell’autorizzazione unica o di altre forme autorizzative previste dal medesimo articolo.
Questa situazione illustra la normale modalità di utilizzo dei distillatori per solventi.
Conclusione
Alla luce di questa spiegazione, si auspica che le amministrazioni pubbliche seguano i corretti principi legislativi esposti, facilitando così la riduzione, fino al 95%, dei rifiuti industriali contenenti solvente e del relativo oneroso processo di smaltimento, a supporto effettivo di un’economia ecosostenibile e circolare.